CARICHE SOCIALI PER L'ANNO 2012

  • Presidente - Andrea Cervi
  • Vicepresidente - Emiliano Bruno
  • Segretario/Tesoriere - Andrea Cervi


ATTO DI COSTITUZIONE ->


STATUTO

TITOLO 1°: DEFINIZIONE - SCOPI - NATURA

Articolo 1 - Definizione, Sede e Durata
1.1 E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “Ordine del Boccale d’Oro”, anche abbreviata in “OBO”.
1.2 L’Ordine del Boccale d’Oro ha come sede legale la birroteca “Wish Pub”, via Aselli 25 - 26100 Cremona.
1.3 E' facoltà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la sede in altro luogo, ovvero istituire sedi secondarie in altri comuni dello Stato o all'estero.
1.4 La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 2 - Scopi
2.1 Lo scopo dell’Ordine del Boccale d’Oro è quello di riunire un gruppo di appassionati che condividano lo stesso interesse per la buona birra ed il buon cibo, con particolare riferimento alle birre di alta qualità, dall'homebrewing alla degustazione, ai prodotti tipici ed all'arte culinaria ad esse abbinata; ed operino concretamente per approfondirne la conoscenza, l'apprezzamento e di conseguenza la diffusione.
Per realizzare questo obiettivo verranno seguite tutte le strade praticabili con efficacia. Le iniziative permanenti o specifiche, svolte in sede o presso strutture appropriate da individuare volta per volta, saranno divulgate mediante comunicazioni periodiche, con mezzi tradizionali o via internet.

Articolo 3 - Oggetto
3.1 L’Associazione ha per oggetto tutte le attività mirate al perseguimento degli scopi sociali nonché tutte le attività accessorie e strumentali ad esse.

Articolo 4 - Natura
4.1 L’Associazione, ente apolitico e apartitico, non persegue scopo di lucro e non può distribuire utili. Eventuali avanzi derivanti dalla gestione devono essere reinvestiti per l'attuazione degli scopi istituzionali.


TITOLO 2° : I SOCI

Articolo 5 - Soci - Loro qualifica
5.1 Possono essere ammessi alla categoria di Socio tutti i quali, condividendo le finalità del presente Statuto e dei Regolamenti, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.
5.2 Per essere ammessi come Socio è necessario presentare domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e tutti i dati di contatto utili compilando la scheda associativa (“MODULO 1” allegato al presente Statuto)
- dichiarare di attenersi al presente al presente Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni degli organi sociali.
- versare la quota sociale definita dal Consiglio Direttivo per l’anno in corso.
E' compito dell’Assemblea dei Soci deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni all’Assemblea dei Soci stessa, la quale nel suo primo incontro si pronuncerà in modo definitivo.
5.3 I Soci dell’Ordine del Boccale d’Oro si suddividono nelle seguenti categorie:
- Fondatore
- Onorario
- Ordinario
- Simpatizzante
5.4 Sono Soci Onorari tutti coloro che l’Associazione in Assemblea ha deliberato come tali per merito.
5.5 La qualifica di Socio si perde, per morosità, per indegnità o per decesso. La morosità o l'indegnità sono dichiarate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 Diritti dei Soci
6.1 I Soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale, con decorrenza dell’iscrizione dal 1° Gennaio.
6.2 Tutti i Soci, tranne i minorenni, i Soci Simpatizzanti ed i Soci non in regola con i pagamenti, hanno diritto al voto.
6.3 Tutti i Soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea.
6.4 Tutti i Soci hanno diritto a frequentare i locali sociali e di usufruire dei vantaggi che l’Associazione offre, a utilizzare il materiale sociale e di intervenire alle manifestazioni organizzate secondo le norme dei regolamenti sociali in uso approvati dal Consiglio Direttivo, nonché dalle vigenti disposizione di legge.

Articolo 7 - Doveri dei Soci
7.1 I Soci Ordinari ed i Soci Simpatizzanti sono tenuti a pagare la quota di Associazione annuale nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Socio Fondatore ed i Soci Onorari sono esentati perpetuamente dal pagamento della quota di associazione annuale.
7.2 I Soci devono comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali sia all'esterno, osservare lo Statuto ed i Regolamenti.

Articolo 8 - Intrasmissibilità delle quote
8.1 La quota di associazione e la quota di partecipazione sono intrasmissibili e non rivalutabili. E' fatta salva la possibilità del loro trasferimento per causa di morte.
8.2 Nel caso di trasferimento delle quote mortis-causa si applica, nei confronti di un unico rappresentante degli eredi, la clausola di gradimento da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione.


TITOLO 3° : ORGANI

Articolo 9 - Elenco degli Organi
9.1 Gli organi dell’Associazione sono:
- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente e il Vicepresidente
- Il Segretario/Tesoriere
- Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori

Articolo 10 - Assemblea Ordinaria - Poteri e Competenze
10.1 L'Assemblea Ordinaria è costituita da tutti i Soci Fondatore, Onorari ed Ordinari.
10.2 Non possono partecipare all'Assemblea i Soci non in regola con i pagamenti delle quote ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.
10.3 L'Assemblea nomina il Presidente nel caso di decadenza, il Segretario e, ove occorra, il seggio elettorale.
10.4 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali il Regolamento preveda espressamente maggioranze diverse. Le votazioni possono avvenire per voto palese o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di ogni associato. Non è ammessa la rappresentanza o il voto per delega.
10.5 Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria dei Soci:
- l’approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale
- la discussione e l’approvazione della relazione sulla gestione trascorsa
- la discussione ed approvazione del Rendiconto Economico consuntivo e di quello preventivo
- la proclamazione dei Soci Onorari
- la deliberazione su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale
- la determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo e la elezione quadriennale del Consiglio Direttivo stesso

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea Ordinaria
11.1 I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo dietro richiesta del Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione dei Rendiconti Economici entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa è presieduta dal Presidente il quale nomina a sua volta fra i Soci un segretario verbalizzante. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei Soci, sono a disposizione dei Soci per la loro consultazione.
11.2 I Soci devono essere convocati mediante avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, da esporsi all'Albo dell’Associazione almeno quindici giorni prima della seduta.

11.3 L'Assemblea può essere tenuta anche "telematicamente", attraverso le modalità da definirsi per mezzo di apposito regolamento che regoli tempi, interventi, verifica delle presenze, votazioni.

Articolo 12 - Assemblea Straordinaria - Poteri e Competenze
12.1 L'Assemblea Straordinaria è costituita da tutti i Soci Fondatore, Onorari ed Ordinari.
12.2 Non possono partecipare all'Assemblea i Soci non in regola con i pagamenti delle quote ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.
12.3 L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è legalmente costituita con almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti.
12.4 L'Assemblea Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. Per lo scioglimento dell'Associazione e l'alienazione del Patrimonio Sociale occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.
12.5 Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria dei Soci:
- Le modifiche allo Statuto
- Lo scioglimento dell'Associazione
- L'alienazione del Patrimonio Sociale e la nomina del o dei liquidatori
12.6 Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in seduta elettiva:
- l'integrazione a mezzo elezione parziale del numero dei componenti il Consiglio Direttivo qualora la cooptazione del primo dei non eletti nei rispettivi Organi non sia possibile
- l’elezione per un nuovo mandato del Consiglio Direttivo nel caso di decadenza anticipata degli stessi

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea Straordinaria
13.1 L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo dietro richiesta del Presidente qualora ne ricorrano le cause, o su richiesta di almeno il 30% dei Soci aventi diritto di voto. Nella richiesta, redatta in forma scritta, deve essere indicato l'argomento o gli argomenti da trattare.
13.2 I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, da esporsi all'Albo dell’Associazione almeno quindici giorni prima della seduta.


Articolo 14 - Consiglio Direttivo
14.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da minimo tre Soci, fino ad un massimo di sette, purché in numero dispari, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in seduta elettiva che in tale occasione ne fisserà il numero prima dell'elezione stessa. Possono candidarsi al Consiglio Direttivo i Soci Fondatore, Onorari ed Ordinari.
Possono candidarsi al Consiglio Direttivo i Soci Fondatore ed Ordinari.
14.2 Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
14.3 Il Presidente nomina, durante la stessa seduta un Segretario/Tesoriere ed eventuali sottocariche.
14.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

Articolo 15 - Integrazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo
15.1 Nel caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza dei componenti, l'integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti purché lo stesso abbia riportato almeno il 30% dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.
15.2 Nel caso la cooptazione non sia possibile si procede ad elezione parziale mediante convocazione, entro il termine di trenta giorni, di un Assemblea Straordinaria Elettiva da tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione.

Articolo 16 - Decadenza del Consiglio Direttivo
16.1 Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o per impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del suo mandato, anche se integrato a norma dell'articolo 15.
16.2 Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo il Presidente, o in mancanza di esso il Vicepresidente, entro trenta giorni convoca un'Assemblea Straordinaria Elettiva, da tenersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione, per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. I nuovi eletti restano in carica per un nuovo triennio.

Articolo 17 - Poteri e Competenze del Consiglio Direttivo
17.1 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente o da chi indicato dal Presidente.
17.2 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
17.3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria salvo le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e l'alienazione del Patrimonio sociale.
17.4 Il Consiglio Direttivo predispone e delibera il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
17.5 Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di collaboratori e consulenti, anche tra i non Soci, determinandone il compenso e le mansioni.
17.6 Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito registro il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 18 - Presidente
18.1 Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo durante la prima seduta successiva alla elezione.
18.2 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
18.3 Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, convoca quest’ultima tramite il Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
18.4 Nei casi di comprovata urgenza può esercitare i poteri conferiti al Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva.
18.5 Il Presidente decade per dimissioni volontarie, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica.
18.6 Nel caso di decadenza il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vicepresidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano fra i presenti, e ciò fino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva nomina del nuovo Presidente.

Articolo 19 - Il Segretario/Tesoriere
19.1 Il Segretario/Tesoriere ha il compito di:
- tenere aggiornato il Libro dei Soci, il Libro dei Verbali delle assemblee dei Soci ed il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo
- redigere il rendiconto ed il preventivo finanziario da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo
- tenere aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

Articolo 20 - Revisore Unico o Collegio dei Revisori
20.1 La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore Unico o un Collegio dei revisori, costituito da tre membri aventi requisiti tecnici idonei al loro compito istituzionale eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.


TITOLO 4° : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21 - Patrimonio ed entrate
21.1 Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito dalle proprietà immobiliari di cui questa sia proprietaria per acquisti, lasciti e donazioni, dalle proprietà mobiliari nonché da tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo.
21.2 Le entrate sono costituite dalle quote associative e di partecipazione, dai proventi di manifestazioni e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 22 - Esercizio sociale

22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
22.2 Entro sessanta giorni il Consiglio Direttivo deve compilare il Rendiconto Economico consuntivo e quello preventivo che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.
22.3 E' fatto divieto la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.


TITOLO 5° : DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Natura delle Cariche
23.1 Tutte le cariche sociali, elettive e non, previste dal presente Statuto non sono retribuite.

Articolo 24 - Candidature alle Cariche
24.1 I candidati alle cariche sociali devono presentare le loro candidature in forma scritta entro il termine di dieci giorni dalla data di prima convocazione.
24.2 Non possono candidarsi i minorenni, i Soci Simpatizzanti e i Soci non in regola con il pagamento delle quote e quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

Articolo 25 - Clausola compromissoria
25.1 I provvedimenti adottati dagli organi dell’Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.
25.2 Qualsiasi controversia insorga tra l’Associazione e i suoi Soci, o tra i Soci stessi, correlata all'attività sociale deve essere sottoposta alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea, essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
25.3 Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale.
25.4 L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Articolo 26 - Scioglimento dell’Associazione - Liquidazione del Patrimonio Sociale
26.1 Lo scioglimento anticipato dell’Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
26.2 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il Patrimonio Sociale verrà devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27
27.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.